Corigliano-Rossano, TFS forze dell’ordine: TAR condanna INPS al ricalcolo della buonuscita
La sentenza del TAR Calabria sul Trattamento di Fine Servizio per le forze dell’ordine. Il ricorso presentato da 14 ex appartenenti a Carabinieri e Polizia di Stato di Corigliano-Rossano. Le motivazioni dei giudici contro le eccezioni dell’INPS. Gli effetti concreti: ricalcolo della buonuscita, pagamento degli arretrati e interessi legali
CORIGLIANO-ROSSANO – È una sentenza destinata a fare giurisprudenza quella pronunciata dalla Sezione Staccata di Reggio Calabria del Tribunale Amministrativo Regionale (Sentenza N.38/2026). I magistrati hanno accolto il ricorso presentato da quattordici ex appartenenti all'Arma dei Carabinieri e alla Polizia di Stato, stabilendo il loro diritto al ricalcolo del Trattamento di Fine Servizio (TFS) con l'inclusione dei cosiddetti sei scatti stipendiali.
Al centro della vicenda legale, difesa dall'avvocato Fabio Tamborino di Corigliano-Rossano, vi è l’applicazione dell’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987. La norma prevede una maggiorazione economica (i sei scatti, appunto) sulla base di calcolo della buonuscita per il personale delle Forze di Polizia che cessa dal servizio a domanda, a patto di aver compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. L’INPS aveva negato il beneficio, sollevando diverse eccezioni: dalla presunta mancanza di legittimazione passiva alla prescrizione del diritto, fino a contestazioni sulla tempestività della domanda di pensionamento.
Il Tribunale (Presidente Caterina Criscenti, Estensore Domenico Gaglioti) ha smontato punto per punto le tesi dell'Istituto di previdenza; dalle eccezioni tecniche ai cavilli sui tempi delle domande fino alle interpretazioni restrittive. Il TAR ha ribadito che l’INPS è l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita, respingendo il tentativo dell'ente di declinare la responsabilità verso le amministrazioni di appartenenza; i giudici hanno chiarito che il mancato rispetto del termine "procedurale" del 30 giugno per la presentazione della domanda di quiescenza non può cancellare un diritto sostanziale legato allo status del lavoratore; è stata respinta anche l'ipotesi di incostituzionalità per violazione dei bilanci pubblici, definendo il richiamo dell'INPS "inconferente" rispetto a una normativa specifica che tutela gli ex dipendenti delle forze dell’ordine.
La sentenza condanna l'INPS non solo a ricalcolare le indennità di buonuscita includendo i sei scatti stipendiali nella base di calcolo, ma anche a corrispondere ai ricorrenti le differenze economiche maturate, maggiorate degli interessi legali. L'orientamento espresso dal TAR Calabria conferma che il beneficio dei sei scatti non è una concessione discrezionale, ma un elemento integrante del trattamento economico spettante a chi ha servito lo Stato nelle forze di polizia ad ordinamento civile e militare.