Il Comune di Morano Calabro smentisce le affermazioni sul caso Eco.Fap Srl
L'amministrazione moranese torna sulla vicenda chiarendo alcuni punti

MORANO CALABRO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del Comune di Morano Calabro in risposta alla nota divulgata avente ad oggetto la notizia secondo la quale con ordinanza del 29 maggio 2025, il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria ordinava alla Centrale Unica di Committenza di Cassano Allo Ionio di aggiudicare il servizio di raccolta rifiuti del Comune di Morano Calabro alla Eco. Fap Srl, società guidata da Paolo Fraglica:
Questi i fatti, tutti documentabili, la cui esposizione è ispirata alla massima trasparenza:
In data 19.05.2025 l'ente comunale riceveva la notifica dalla Eco. Fap Srl (e la affittante il ramo d'azienda Euroservice soc. coop soc.) del ricorso proposto dinnanzi al Tar Calabria, con il quale, in via cautelare, veniva invocata la sospensione del provvedimento di esclusione dalla gara di aggiudicazione della Eco Fap Srl la cui udienza veniva fissata dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Calabria per il giorno 28.05.2025.
All'esito dell'udienza fissata per la decisione sull'istanza cautelare, veniva emessa ordinanza n. 00267/2025 REG. PROV. CAU.; n. 00640/2025 REG. RIC.) pubblicata in data 29.05.2025.
Ebbene, la sola lettura dell'ordinanza suindicata, rende lapalissiano il tenore falso di quanto riportato nella nota divulgata riportata da molte testate online nonché condiviso e riproposto da numerosi utenti.
A causa della falsa rappresentazione del contenuto dell'ordinanza emessa dal Tar, necessario e doveroso appare lumeggiare sul tenore - testuale - dell'ordinanza emessa dal Tar Calabria e pubblicata in data 29.05.2025.
Il Tar Calabria non ha dato ragione nel merito alla società Eco. Fap Srl, né ha disposto l'aggiudicazione del servizio in suo favore; il Tar Calabria non ha sospeso l'efficacia del provvedimento di esclusione della Eco. Fap Srl dalla gara; ha ritenuto, invece, non sussistente il periculum in mora per la concessione della sospensiva come invocata dalla ricorrente Eco. Fap. Srl ed ha rinviato per la discussione del merito della causa alla data del 12 novembre 2025.
Pertanto, la sospensiva del provvedimento di esclusione dalla gara della Eco. Fap Srl, richiesta ed invocata dinnanzi al Tar Calabria da quest'ultima non è stata accolta dal Tribunale Amministrativo Regionale poiché ritenuto non sussistente il requisito per la concessione.
Con la certezza che questa volta sia stata davvero fatta chiarezza su una vicenda che ha creato tanto allarmismo a causa della diffusione di informazioni false, non corrispondenti al reale andamento dei fatti, infondate e contrastanti con il provvedimento adottato dal Tar Calabria.