L’art. 22 del D.L. 124/2019, conv. L. 157/2019, ha previsto per gli esercenti attività di impresa, arte o professioni un
credito di imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate nonché per le transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Il credito d'imposta spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro. Come specificato nei commi 4, 5 e 6 … “
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell' …. - Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento di cui ai commi 1 e 1-bis trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d'imposta. Al fine di tutelare la trasparenza in materia di costi delle commissioni bancarie, la Banca d'Italia, con provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le modalità e i criteri con cui gli operatori di cui al periodo precedente trasmettono agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l'elenco e le informazioni relativi alle transazioni effettuate nel periodo di riferimento.
- Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i termini, le modalità e il contenuto delle comunicazioni di cui al comma 5”.
L’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento n. 181301 del 29.04.2020 con il quale ha stabilito le modalità di trasmissione delle informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito, mentre la Banca d’Italia con provvedimento del 21.04.2020 ha stabilito i criteri e le modalità di trasmissione delle comunicazioni agli esercenti relative al credito d’imposta. Con la risoluzione n. 48/E del 31 agosto 2020, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il
codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del
credito d’imposta per le commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di
pagamento elettronici, pertanto risulta concretamente possibile l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta in oggetto: -
6916 - Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici – articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. Informazioni reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it
Dott. Domenico Pisano