Nicola Fioravante Abbruzzese non è un soggetto pericoloso
Lo hanno stabilito i giudici del Tribunale di Catanzaro accogliendo le istanze dell'avvocato Antonio Marino che ha fatto leva sulla non appartenenza del suo assistito ad alcuna associazione di stampo mafioso
CATANZARO - Per il cassanese Abbruzzese Nicola Fioravante, ritenuto dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro un soggetto capace di qualsiasi azione delittuosa e, pertanto, estremamente pericoloso ai sensi dell’art. 4 lett. a) e b) del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, la stessa Procura distrettuale aveva, recentemente, avanzato, innanzi al competente Tribunale di Catanzaro, la proposta di applicazione congiunta sia della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, aggravata dall’obbligo di soggiorno nel comune di residenza per 5 anni, sia della misura di prevenzione patrimoniale della confisca di tutti i suoi beni e di quelli del suo nucleo familiare.
Nei giorni scorsi tale gravosa richiesta di prevenzione è stata trattata e discussa nella relativa udienza innanzi al Tribunale del capoluogo nel corso della quale il Pubblico Ministero ha insistito per l’accoglimento della proposta, mentre il difensore del proposto - il penalista cassanese avv. Antonio Marino - nella sua arringa ha argomentato sulla non appartenenza dell’Abbruzzese ad alcuna associazione di stampo mafioso e sulla circostanza che il medesimo non possa essere ritenuto un soggetto indiziato di alcun reato tantomeno quelli di mafia.
Facendo proprie anche le conclusioni dell’avv. Marino, i Giudici catanzaresi hanno, categoricamente, escluso la sussistenza di alcuno dei presupposti applicativi delle gravi misure di prevenzione richieste dalla Direzione Distrettuale Antimafia decretando che ABBRUZZESE Nicola Fioravante non è, assolutamente, un soggetto pericoloso per la pubblica sicurezza.
Al contempo, il Tribunale di Catanzaro ha concluso, condividendo anche per questa via le ulteriori tesi dell’avv. Marino, circa la non sussistenza, a carico dell’Abbruzzese, di alcun elemento probatorio, neanche indiziario, in grado di fondare l’assunto della DDA circa il suo presunto tenore di vita sperequato e circa il suo presunto sostentamento con il ricavato di attività delittuose. Le prove documentali depositate in tal senso dall’avv. Marino hanno, infatti, corroborato la totale congruità dei redditi del nucleo familiare del proposto rispetto alle acquisizioni patrimoniali del medesimo nucleo