Licenziato per il superamento del periodo massimo di malattia, è stato reintegrato
Tagliaferro: «Condannata la società al risarcimento dei danni in favore dell’uomo. Decisione che in materia costituisce, nell'ambito della Giurisprudenza Italiana, importante precedente»
CORIGLIANO-ROSSANO - Lo S.A. era stato assunto nel 2008 dalla Team Service come addetto alle pulizie delle scuole in Area Rossano e Mirto-Crosia. La società Team Service, che ha sede in Roma, svolge il servizio di pulizia di istituti scolastici in ambito nazionale, in esecuzione di appalti affidati dal Ministero dell'Istruzione.
Il dipendente S.A., tra il 2016 e il 2017, si assentava però dal lavoro per malattia per diversi periodi, sofferente anche per gli esiti di un subito infarto. Al termine dei periodi di assenza per malattia, la società Team Service comunicava nel dicembre del 2017 al medesimo dipendente il licenziamento per superamento del periodo massimo di malattia, previsto dal contratto collettivo di lavoro applicato al personale delle imprese di servizi.
Lo S.A. si rivolgeva ad una organizzazione sindacale, ma la situazione era tale che non dava al medesimo molte speranze che il licenziamento potesse essere contestato, poiché il superamento del periodo cosiddetto di comporto costituisce motivo valido, che consente al datore di lavoro di licenziare il dipendente. Per il dipendente S.A. di anni 60 e per la sua famiglia, si configurava una condizione particolarmente grave, perché metteva in discussione la prospettiva occupazionale futura del medesimo.
La conseguenza era perdere definitivamente il posto di lavoro, in quanto la pulizia delle scuole è un servizio svolto per affidamento dal MIUR in modo continuativo e la società aggiudicataria che subentra nell'appalto cessato, procede all'assunzione del personale della società uscente, per espressa previsione del contratto nazionale di lavoro, garantendo, in sostanza, allo stesso personale una certa stabilità occupazionale.
Lo S. A. avrebbe quindi perso ogni possibilità di essere assunto nel futuro dalle nuove società vincitrici degli appalti per il servizio di pulizia delle scuole in zona, tanto più in un periodo di grave crisi lavorativa e di difficoltà nel trovare un'alternativa occupazionale.
Il predetto si rivolgeva all'avvocato Giuseppe Tagliaferro del Foro di Castrovillari per far valutare la situazione e verificare la possibilità di ricorrere al Giudice. L'avvocato Giuseppe Tagliaferro, esaminata la vicenda, presentava ricorso al Giudice del Lavoro preso il Tribunale di Castrovillari, sostenendo che il datore di lavoro non si fosse comportato in modo proprio conforme alla legge ed in particolare alle direttive Europee in materia di tutela della integrità psico-fisica e morale del lavoratore, come garantita dall'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, secondo cui : «Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose», nonché come sancita dalla Costituzione Italiana, che riconosce la tutela della salute e del lavoro non solo come beni fondamentali dell'individuo ma anche come interesse della stessa collettività, poiché il contratto di lavoro non deve essere considerato soltanto una fonte di rapporti obbligatori, ma ancor prima deve essere ritenuto come un programma di comportamento tra le parti.
In sostanza si contestava alla società Team Service di aver tenuto un comportamento omissivo durante l'intero rapporto di lavoro, continuando sempre ad avvalersi delle prestazioni del dipendente, senza assumere chiare e tempestive decisioni, nonostante lo stato di salute ed i periodi di assenza per malattia del dipendente, determinando nel medesimo un legittimo affidamento nella prosecuzione del rapporto di lavoro.
Col ricorso veniva, pertanto, chiesto l'annullamento del licenziamento, con reintegrazione del medesimo nel posto di lavoro e il risarcimento del danno. La società Team Service si difendeva in giudizio con tre legali che chiedevano il rigetto del ricorso, sostenendo ed argomentando la piena legittimità del licenziamento. Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Castrovillari, disponeva con ordinanza provvisoria la reintegrazione dello S. A., che riammesso al lavoro veniva, poi, assunto anche dalla nuova società vincitrice, subentrata nelle more alla Team Service nell'appalto del servizio di pulizia delle scuole in zona. Successivamente, nel merito, veniva svolta attività istruttoria e difensiva, e con provvedimento dell'8.1.2021, lo stesso Tribunale di Castrovillari, riconoscendo la fondatezza del ricorso, annullava definitivamente il licenziamento, con reintegra dello S.A. nel posto di lavoro e con condanna della società Team Service al risarcimento dei danni in favore del medesimo.
Si tratta di una decisione che in materia costituisce, nell'ambito della Giurisprudenza Italiana, importante precedente.