Amministrative 2024: ecco le modalità di elezione del Sindaco e la composizione del Consiglio comunale
L'elezione, secondo quanto disposto dal Vademecum delle elezioni elettorali, avviene sulla base del numero di abitanti che suddivide i comuni in due gruppi: con popolazione fino a 15.000 abitanti e con popolazione superiore ai 15.000 abitanti
CORIGLIANO-ROSSANO - Le modalità di elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale, secondo quanto disposto dal Vademecum delle elezioni elettorali (che abbiamo consultato anche per la presentazione delle candidature e per stilare il calendario degli adempimenti), avviene sulla base del numero di abitanti che suddivide i comuni in due gruppi: quelli con popolazione fino a 15.000 abitanti e quelli con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.
Per ciò che riguarda i comuni fino a 15.000 abitanti, l’elezione si effettua con il sistema maggioritario secco in base al quale la lista che ottiene più voti vince. Con la lista dei candidati al consiglio deve essere indicato il nome del candidato alla carica di Sindaco ed il programma amministrativo.
Nella scheda, dunque, a fianco al contrassegno, è indicato il nome del candidato Sindaco. Ogni elettore può: a) votare per il candidato Sindaco, segnando il relativo contrassegno; b) esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere rientrante nella lista collegata al Sindaco prescelto scrivendo il cognome del consigliere nella riga stampata sotto il medesimo contrassegno. Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, ciascun elettore può esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato alla carica di Sindaco prescelto. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza.Quando l’elettore omette il voto al contrassegno di lista, ma esprime correttamente il voto di preferenza per un candidato a consigliere, s’intende validamente votata: a) la lista a cui appartiene il candidato votato; b) il candidato a consigliere votato; c) il candidato Sindaco, collegato con la lista a cui appartiene il candidato consigliere votato. Il voto al candidato Sindaco vale anche come voto alla lista collegata non essendo previsto il cosiddetto “voto disgiunto”. Alla lista dei candidati a consigliere comunale sono assegnati tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato Sindaco a questa collegato. La ripartizione dei seggi fra le liste di candidati è effettuata dopo la proclamazione dell’elezione del Sindaco. Alla lista collegata al Sindaco eletto sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste.
Per quanto riguarda, invece, i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all’elezione del consiglio comunale, e con sistema a maggioranza assoluta, per cui risulta vincitore il candidato.
Il Sindaco che ottiene il 50% più uno dei voti validi. Se nessun candidato raggiunge tale quorum, si passa al secondo turno che si svolge, nella seconda domenica successiva a quella del primo, tra i due candidati che hanno conseguito più voti. Per i candidati ammessi al turno di ballottaggio restano fermi i collegamenti con le liste per l’elezione del consiglio dichiarati al primo turno. Tuttavia, questi hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle del primo turno. Ciascun elettore può, con unico voto, votare per un candidato alla carica di Sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. L’elettore può anche votare per un candidato alla carica di Sindaco, non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo (voto disgiunto). In ordine all’attribuzione dei seggi, non sono ammesse le liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3% dei voti validi e che non appartengono a nessun gruppo di liste che, nel primo turno, abbia superato tale soglia; alla lista collegata al Sindaco eletto, che abbia ottenuto almeno il 40% dei voti validi, è assegnato il 60% dei seggi (premio di maggioranza). La proclamazione degli eletti è effettuata dal presidente dell’ufficio centrale elettorale dopo il riepilogo dei risultati nelle diverse sezioni. Il Sindaco entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio pubblica i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti. Il consiglio comunale, nella seduta successiva alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ed anche se non sono stati avanzati reclami, deve esaminare le condizioni del Sindaco e dei consiglieri e dichiararne l’ineleggibilità, qualora sussista una delle cause previste dalla legge.
La determinazione del numero dei componenti del Consiglio comunale è operata in base alla popolazione residente risultante dall’ultimo censimento ufficiale, effettuato nel 2021, approvato con D.P.R. 20 gennaio 2023. Va precisato che i Comuni con meno di 100 mila abitanti che sono però capoluoghi di provincia rientrano nella categoria dei 100 mila abitanti. Infine, la Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di Assessori determinato in misura pari a un quarto del numero dei Consiglieri del Comune, con arrotondamento all’unità superiore.
Ecco le tabelle riepilogative della composizione dei consigli comunali e delle giunte: