. "Il sindaco del comune di Crosia, di professione avvocato già iscritto al foro di Castrovillari, ha fatto richiesta al responsabile dell’area affinché gli venissero pagati gli oneri previdenziali a favore della
Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense. Lo stesso giorno, il responsabile dell’Area Finanziaria ha provveduto con propria determina dirigenziale a liquidare quanto richiestogli dal Sindaco. Nella determina di liquidazione , non è riportato se il sindaco ha presentato al protocollo del comune la rinuncia all’esercizio della libera professione per il tempo del mandato amministrativo. Né riferisce se lo stesso sindaco ha notificato agli organismi forensi la “
rinuncia allo svolgimento dell’attività libero professionale”.
SANTO SEMINARIO: IL COMUNE NON POTEVA E NON PUO' LIQUIDARE
In
mancanza della dichiarazione di rinuncia il Comune non poteva e non può liquidare nessuna somma per conto del sindaco. Perché stando così le cose i versamenti dei contributi previdenziali non sono dovuti.
Ma pur nell’eventuale presenza di comunicazione di rinuncia, l’amministrazione comunale non deve versare l’intero importo per contributi previdenziali
ma una cifra forfettaria annuale. I cui criteri per la determinazione dell’importo, in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, sono stabiliti dal decreto del Ministro degli Interni.
Lo stesso Ministero dell’Interno,
che originariamente affermava il pagamento degli oneri previdenziali a prescindere dalla rinuncia o sospensione dell’attività,
ha confermato la tesi secondo la quale il Comune può procedere su richiesta al versamento degli oneri previdenziali
solo nell’ipotesi della rinuncia allo svolgimento dell’attività libero professionale per i lavoratori autonomi. Della problematica ne è stato investito, oltre al funzionario dell’Area finanziaria ed il Segretario comunale, anche l’
Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), il
Prefetto di Cosenza e lo stesso
Sindaco del comune di Crosia.