1 ora fa:Dopo Cassano, a Villapiana un convegno sulla prevenzione con esperti da tutta Italia
41 minuti fa:Disabilità gravissima, a Co-Ro contributi fino a 1.000 euro al mese: domande dal 15 ottobre al 13 novembre
11 minuti fa:Laboratori analisi dell'ASP di Cosenza al collasso, l'affondo Futuro Nazionale Castrovillari: «Assunzioni al palo»
1 ora fa:Altomonte, torna “Mushrooms Experience”: dal 31 ottobre la 40ª edizione a Casa Barbieri
2 ore fa:Sicurezza sulla SS 106, sopralluogo di Scutellà con Anas e residenti: in arrivo nuova segnaletica luminosa
2 ore fa:Carburante introvabile, ambulanze a rischio stop: l’allarme della Misericordia di Trebisacce
3 ore fa:Acquaformosa celebra la 20^ Sagra della Castagna e del Mangiare Antico
2 ore fa:Viabilità rurale a Cassano Jonio: al via i lavori della strada interpoderale di contrada Prainetta
4 ore fa:Bollette dei Comuni, Omnia lancia una campagna di ascolto e punta sul recupero degli impianti fotovoltaici
3 ore fa:Co-Ro, Carta “Dedicata a Te”: assegnate 3440 carte per il biennio 2026/2027

Rendiconto Corigliano Rossano, Osservatorio fusione: ritardi e criticità

2 minuti di lettura

La mancata approvazione del Rendiconto entro il termine del 30 Giugno 2020 non è affatto un’operazione a costo zero

Responsabili dei Servizi. Il Rendiconto sostanzialmente ha una duplice funzione: dare la dimostrazione riassuntiva delle operazioni effettuate nell’ambito della gestione annuale e dei relativi risultati conseguiti. Spetta alla politica con la Relazione dell’Organo Esecutivo (artt. 151 e 231 D.Lgs 267/2000) illustrare e fornire segnali di cambiamento vero. La presenza in Consiglio comunale del Collegio dei Revisori, in base all’art. 239 del T.U.E.L., può essere opportuna e utilissima avendo esso formulato la relazione sul Rendiconto e approfondito due aspetti dirimenti quali: la gestione dei residui e l’analisi delle entrate e delle spese. L’Ente, allo stato, non è da considerarsi strutturalmente deficitario (D.M. 28.12.2018 e Decreto Ministero dell’Interno del 18.02.2013), tuttavia 3 condizioni/parametri/obiettivi negativi su 8 indicano criticità a cui guardare con preoccupazione. Inoltre, in fase di equilibrio di bilancio, occorre avere contezza dell’esatta composizione dei debiti fuori bilancio. In particolare, rispetto all’esercizio finanziario annualità 2018 si registra un aumento esponenziale di 53 milioni di euro di debito; mentre riguardo alla gestione delle entrate correnti di natura tributaria (Tit.1) i residui attivi ammontano ad euro 53.648.811,95 di cui 25 milioni sono aumenti di residui tributari. A fronte di una capacità di riscossione molto risibile a parere dell’Osservatorio andrebbe riorganizzato e potenziato l’ufficio tributi e assunte decisioni politiche conseguenti per contrastare l’evasione fiscale.
MANCATA APPROVAZIONE ENTRO IL 30 GIUGNO NON E' AFFATTO UN'OPERAZIONE A COSTO ZERO
Occorre Formazione, anche a seguito delle modifiche che interessano il sistema di Riscossione – L. 160/2019. Manca il dettaglio dei proventi e dei costi di servizio; andrebbe scandagliato il grado di attendibilità delle previsioni (anno 2019) e della capacità di riscossione delle entrate finali per una necessaria efficienza dell’Ente e per contribuire all’assestamento dei conti per cui vanno approvati il piano triennale di riqualificazione della spesa (art. 16, c. 4 del D.Lgs 6 Luglio 2011, n. 98) ed il programma biennale di acquisti di beni e servizi. Permane un disavanzo tecnico ed occorre interagire con i rilievi mossi dall’Organo di revisione, molto pertinenti, e quindi spetta al Dirigente dell’Area Finanziaria dare le risposte di merito nel più breve tempo possibile, rappresentando il Rendiconto 2019 il presupposto per l’approvazione del Bilancio finanziario 2020-2022. Sul contenuto dei rilievi fatti dall’Organo di Revisione, il Gruppo di Lavoro Bilancio/Statuto dell’Osservatorio guidato dal Prof. Sandrino FULLONE, si riserva di esprimere proprie considerazioni e suggerimenti tutti a beneficio dell’Ente e dei Cittadini. Infine, e non per ultimo, la mancata approvazione del Rendiconto entro il termine del 30 Giugno 2020 non è affatto un’operazione a costo zero. Nel merito basta approfondire l’art. 9 comma 1 quinquies e successivi del D.L. 113/2016 e art. 243, c. 2 del T.U.E.L., così come resta anche da approfondire, e per come merita, la Delibera di Revisione Ordinaria dei residui attivi e passivi.