7 ore fa:Co-Ro, doppio finanziamento per la tutela dei Giganti di Cozzo del Pesco: parte la valorizzazione della Sila Greca
6 ore fa:Final Four di Coppa Calabria, la Pallavolo Rossano sfida Cutro al PalaCalafiore per inseguire la finale
4 ore fa:Cropalati, la guerra dell’acqua: «Con mille euro abbiamo risolto ciò che voi non avete mai fatto»
7 ore fa:Fiocaluce ad Alessandria del Carretto: il cinema racconta le montagne e le loro genti
5 ore fa:La Polizia Stradale sequestra 30 chili di pane e li dona alla Caritas
4 ore fa:Insieme per la Salute: Trebisacce propone uno sportello dedicato ai pazienti oncologici
4 ore fa:Convegno su educazione e tutela dei minori: protagonisti scuole e istituzioni
3 ore fa:Montegiordano: “Aspettando Pasqua” in Biblioteca tra laboratori creativi e divertimento per bambini
5 ore fa:Sprovieri Corigliano Volley pronta al duello con lo Scalia Sciacca: sfida decisiva al PalaBrillia
6 ore fa:Droga nascosta in valigia: arrestato giovane a Castrovillari con oltre 9 kg di stupefacenti

Rendiconto Corigliano Rossano, Osservatorio fusione: ritardi e criticità

2 minuti di lettura

La mancata approvazione del Rendiconto entro il termine del 30 Giugno 2020 non è affatto un’operazione a costo zero

Responsabili dei Servizi. Il Rendiconto sostanzialmente ha una duplice funzione: dare la dimostrazione riassuntiva delle operazioni effettuate nell’ambito della gestione annuale e dei relativi risultati conseguiti. Spetta alla politica con la Relazione dell’Organo Esecutivo (artt. 151 e 231 D.Lgs 267/2000) illustrare e fornire segnali di cambiamento vero. La presenza in Consiglio comunale del Collegio dei Revisori, in base all’art. 239 del T.U.E.L., può essere opportuna e utilissima avendo esso formulato la relazione sul Rendiconto e approfondito due aspetti dirimenti quali: la gestione dei residui e l’analisi delle entrate e delle spese. L’Ente, allo stato, non è da considerarsi strutturalmente deficitario (D.M. 28.12.2018 e Decreto Ministero dell’Interno del 18.02.2013), tuttavia 3 condizioni/parametri/obiettivi negativi su 8 indicano criticità a cui guardare con preoccupazione. Inoltre, in fase di equilibrio di bilancio, occorre avere contezza dell’esatta composizione dei debiti fuori bilancio. In particolare, rispetto all’esercizio finanziario annualità 2018 si registra un aumento esponenziale di 53 milioni di euro di debito; mentre riguardo alla gestione delle entrate correnti di natura tributaria (Tit.1) i residui attivi ammontano ad euro 53.648.811,95 di cui 25 milioni sono aumenti di residui tributari. A fronte di una capacità di riscossione molto risibile a parere dell’Osservatorio andrebbe riorganizzato e potenziato l’ufficio tributi e assunte decisioni politiche conseguenti per contrastare l’evasione fiscale.
MANCATA APPROVAZIONE ENTRO IL 30 GIUGNO NON E' AFFATTO UN'OPERAZIONE A COSTO ZERO
Occorre Formazione, anche a seguito delle modifiche che interessano il sistema di Riscossione – L. 160/2019. Manca il dettaglio dei proventi e dei costi di servizio; andrebbe scandagliato il grado di attendibilità delle previsioni (anno 2019) e della capacità di riscossione delle entrate finali per una necessaria efficienza dell’Ente e per contribuire all’assestamento dei conti per cui vanno approvati il piano triennale di riqualificazione della spesa (art. 16, c. 4 del D.Lgs 6 Luglio 2011, n. 98) ed il programma biennale di acquisti di beni e servizi. Permane un disavanzo tecnico ed occorre interagire con i rilievi mossi dall’Organo di revisione, molto pertinenti, e quindi spetta al Dirigente dell’Area Finanziaria dare le risposte di merito nel più breve tempo possibile, rappresentando il Rendiconto 2019 il presupposto per l’approvazione del Bilancio finanziario 2020-2022. Sul contenuto dei rilievi fatti dall’Organo di Revisione, il Gruppo di Lavoro Bilancio/Statuto dell’Osservatorio guidato dal Prof. Sandrino FULLONE, si riserva di esprimere proprie considerazioni e suggerimenti tutti a beneficio dell’Ente e dei Cittadini. Infine, e non per ultimo, la mancata approvazione del Rendiconto entro il termine del 30 Giugno 2020 non è affatto un’operazione a costo zero. Nel merito basta approfondire l’art. 9 comma 1 quinquies e successivi del D.L. 113/2016 e art. 243, c. 2 del T.U.E.L., così come resta anche da approfondire, e per come merita, la Delibera di Revisione Ordinaria dei residui attivi e passivi.