Il TAR Calabria annulla la decadenza del Lido “La Balera”: censurato l’operato del Comune di Co-Ro
Il Tribunale ha accolto le motivazioni proposte dagli avvocati difensori, Aldo Zagarese, Paolo Clarizia e Pier Paolo Nocito: le opere abusive erano state rimosse prima del provvedimento

CATANZARO – Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione seconda, ha accolto il ricorso proposto da Lucia Morfò, titolare dello stabilimento balneare “La Balera” di Corigliano-Rossano e difesa in giudizio dagli avvocati Aldo Zagarese, Paolo Clarizia e Pier Paolo Nocito, annullando i provvedimenti con i quali il Comune di Corigliano-Rossano aveva dichiarato la decadenza della concessione demaniale e negato la riconsegna delle aree.
La sentenza, pubblicata oggi e firmata dai magistrati Ivo Correale (presidente), Vittorio Carchedi (estensore), giunge al termine di un contenzioso amministrativo avviato nel 2024.
Il TAR ha smontato punto per punto le tesi del Comune, ritenendo illegittima la decadenza disposta nonostante la piena rimozione degli abusi e la regolarizzazione già avvenuta da parte della concessionaria.
Richiamando l’art. 20 della L.R. n. 17/2005, i Giudici hanno affermato che la Pubblica Amministrazione avrebbe dovuto favorire la regolarizzazione e non punire chi aveva già rimesso in pristino l’area, sottolineando la violazione dei principi di proporzionalità e buona amministrazione.
Particolarmente significativo il passaggio in cui il Tribunale -sottlineano gli avvocati - stigmatizza l’atteggiamento dilatorio e formalistico del Comune, che – dopo anni di inerzia – ha negato la riconsegna dell’area senza una reale istruttoria e senza tenere conto della condotta collaborativa della ricorrente. Il TAR ha inoltre respinto tutte le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità sollevate dal Comune, confermando la piena fondatezza delle argomentazioni difensive della Sig.ra Morfò.
Nella motivazione, infatti, il collegio sottolinea che «una interpretazione non meramente formale» della norma «induce a ritenere che, se la rimozione dell’abuso successiva alla dichiarazione di decadenza fa venir meno la decadenza, la sua rimozione preventiva ne impedisce la dichiarazione». Né è stato ritenuto condivisibile dai giudici l’affermazione del Comune secondo la quale «l’attività di ripristino sarebbe stata “non spontanea, ma necessitata”, poiché tale circostanza – si legge ancora nel dispositivo - non ha alcun rilievo, essendo la stessa legge regionale n. 17/2005 a prevedere che la rimozione delle cause di decadenza è idonea a ripristinare la validità del titolo, a prescindere dalla “spontaneità” dell’iniziativa».
Questa decisione - commentano in chiusura gli avvocati - riafferma che la legalità amministrativa non coincide con l’arbitrio del potere, e che l’azione dei Comuni deve sempre ispirarsi a criteri di correttezza, ragionevolezza e proporzionalità, specialmente in materie – come quella demaniale – in cui è in gioco la sopravvivenza economica di intere imprese locali.