Si è risolto con un nulla di fatto e con il pagamento delle spese processuali (oltre 3mila euro) il ricorso che Davide Tavernise, candidato per il Movimento 5 Stelle nella circoscrizione Calabria Nord, aveva presentato al Tribunale amministrativo. I giudici della prima sezione del Tar Calabria, Giancarlo Pennetti (presidente),Francesco Tallaro (Primo Referendario) e Domenico Gaglioti (estensore) hanno dichiarato inammissibile il ricorso. Le pretese di Tavernise, infatti, sono state considerate infondate nel merito per una serie di motivazioni che i giudici della corte catanzarese hanno esteso, illustrato e circoscritto in ben 19 punti di motivazioni. Ricordiamo che l'esponente del Movimento 5 Stelle aveva contestato la violazione dell’art. 1 comma 3, della Legge regionale n. 1 del 2005, che cita testualmente: “Non sono ammesse al riparto dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo, anche se collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale dell’8 per cento, non abbia ottenuto, nell’intera Regione, almeno il 4 per cento dei voti validi”. «Il ricorrente - scrivono i giudici del Tar nelle motivazioni della sentenza - contesta l’interpretazione data a tale norma dall’Ufficio elettorale istituito presso la Regione, che non ha ammesso al riparto dei seggi la lista circoscrizionale ove il ricorrente era candidato per essere il suo gruppo collegato ad una lista regionale che non aveva superato la percentuale dell’8% dei voti validi in tutta la Regione. Sostiene il ricorrente che detta espressione lessicale della disposizione non possa essere letta nel senso che non sono ammesse al riparto le liste circoscrizionali il cui gruppo, collegato a una lista regionale che non ha superato la percentuale dell’8 per cento, anche se abbia ottenuto, nell’intera Regione, almeno il 4 per cento dei voti validi». Ma contrariamente a quanto sostenuto da Tavernise, la piena lettura del succitato art. 1, comma 3 della l.r. n. 1 del 2005 «non fa - scrivono ancora i giudici - sorgere dubbi sul fatto che sia operativa una soglia di sbarramento delle liste circoscrizionali il cui gruppo abbia ottenuto almeno il 4% dei voti validi nell’intera regione» ma anche «una soglia di sbarramento con riferimento alla lista regionale pari all’8% dei voti nell’ambito dell’intera Regione. In tale direzione milita il fatto che l’espressione incidentale “
anche se collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale dell’8 per cento” non può che presupporre il superamento, con riferimento alla lista regionale cui si collegano le liste circoscrizionali, della soglia di sbarramento dell’8% dei voti validi a livello regionale, per consentire alla lista circoscrizionale di accedere al riparto dei seggi». Al contrario, alla soluzione propugnata del ricorrente («che, in sostanza, porterebbe ad eliminare la soglia di sbarramento dell’8% posta per la lista regionale») potrebbe accedersi «o “sterilizzando” la suddetta espressione incidentale ovvero - si legge ancora nel dispositivo - interpretando la stessa nel senso che ammetta al riparto quelle liste che, ancorché collegate ad una lista regionale che
non ha superato l’8%, abbiano singolarmente superato la soglia del 4%». Questa operazione risulta però «inconciliabile» con il dato letterale e «si sostanzierebbe alla stregua di un intervento praticamente manipolativo, che condurrebbe a debordare in ambiti riservati alla discrezionalità del legislatore regionale». Insomma, l'interpretazione addotta da Tavernise e dai suoi legali sarebbe fuori dalla corretta lettura della Legge regionale. E pertanto, il ricorso è stato dichiarato infondato e quindi inammissibile.