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Confermato l’annullamento delle elezioni a Pietrapaola, Nigro resta in carica

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La III Sezione del Consiglio di Stato, Pres. M. Lipari, Rel M. Noccelli, con Ordinanza cautelare n. 5864/2020 depositata in data 02.10.2020, ha confermato l’illegittimità dello scioglimento del Consiglio Comunale di Pietrapaola con conseguente sospensione delle elezioni comunali ed il reintegro nella carica di Sindaco del dott. Pietro Nigro. In particolare, all’esito della Camera di Consiglio tenutasi il 01.10.2020, il Consiglio di Stato, in accoglimento dell’istanza cautelare proposta dal Dott. Pietro Nigro - ex Sindaco del disciolto Comune di Pietrapaola – e dal Consigliere sig. Domenico Albidone - entrambi rappresentati e difesi in giudizio dall’Avv. Giovanni Spataro del foro di Cosenza - ha sospeso l’esecutività della sentenza n. 1440/2020 del 09 settembre 2020, con cui il Tar Calabria di Catanzaro aveva ritenuto legittimo lo scioglimento del Consiglio Comunale del Comune di Pietrapaola e conseguentemente aveva confermato il turno elettorale del 20-21 settembre p.v. per il rinnovo dell’Amministrazione comunale ionica. Con il medesimo provvedimento il Consiglio di Stato ha altresì disposto che “il Consiglio Comunale di Pietrapaola proceda nell’immediato alla surroga dei cinque consiglieri comunali dimissionari”. Lo scioglimento del Consiglio comunale del Comune di Pietrapaola traeva origine dalle dimissioni di un consigliere comunale del Comune di Pietrapaola non surrogato con altro candidato della lista di appartenenza perché nell’apposita seduta di Consiglio Comunale, convocata per procedere all’obbligatorio adempimento di legge, la maggioranza dei consiglieri presenti aveva espresso voto sfavorevole. Successivamente, altri 5 consiglieri protocollavano le proprie dimissioni, cosicchè la Prefettura di Cosenza ritenendo che fosse venuto meno il numero minimo di consiglieri previsto dalla normativa di riferimento per il legittimo funzionamento del consesso, disponeva lo scioglimento del consiglio Comunale di Pietrapaola con contestuale nomina di un commissario prefettizio. Provvedimenti questi ultimi che, però, non tenevano in debito conto che la surroga del consigliere dimissionario è un atto obbligatorio dovuto per legge e come tale sottratto alla discrezionalità dei singoli consiglieri a cui non poteva essere lasciata la possibilità per divergenze politiche, di vulnerare il diritto di elettorato passivo del consigliere surrogando, con la conseguenza di inficiare irrimediabilmente anche la volontà popolare. E senza dire, comunque, che per procedere alla surroga sussisteva, a norma di Statuto comunale, il numero minimo di consiglieri per la convocazione del Consiglio Comunale in seconda convocazione. Per tali ragioni la sentenza del Tar Calabria è stata gravata innanzi al Consiglio di stato che, dapprima in data 12/09/2020 in accoglimento delle tesi difensive dell’Avv. Spataro, ha accolto l’istanza di misure cautelari monocratiche proposte da Nigro e Albidone e, poi, successivamente, all’esito della discussione tenutasi il 01.10.2020, ha confermato la sospensione dell’esecutorietà dei provvedimenti impugnati in primo grado e per l’effetto lo svolgimento delle elezioni comunali, disponendo, inoltre che “il Consiglio Comunale di Pietrapaola proceda nell’immediato alla surroga dei cinque consiglieri comunali dimissionari”. L’Avv. Giovanni Spataro ha manifestato grande soddisfazione per la decisione del Consiglio di Stato, sottolineando l’importanza che la medesima decisione riveste anche in virtù dei fondamentali principi di diritto in essa espressi. Una decisione, secondo il noto amministrativista, che, colma una evidente lacuna nell’ambito del T.U. 276/00 degli Enti Locali e chiarisce la possibilità per i Comuni di convocare il Consiglio comunale in seconda convocazione anche se il numero di consiglieri in carica risulti inferiore a quello previsto dalla legge e dallo Statuto per riunirsi in prima convocazione.
Redazione Eco dello Jonio
Autore: Redazione Eco dello Jonio

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