Con il decreto “Rilancio”, conv. nella Legge n. 77 del 17/07/2020, all’art. 137, è stata rivista la scadenza per procedere alla rivalutazione del valore dei terreni e delle partecipazioni possedute alla data del 1 luglio 2020. L’articolo 137 richiama le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, che si applicano per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° luglio 2020…, in pratica si ripropone quanto già previsto nella Legge di Bilancio 2020 che prevedeva la possibilità, entro il 30 giugno 2020, di poter rivalutare terreni e partecipazioni possedute alla data del 1 gennaio 2020. Il valore “rivalutato” deve essere determinato attraverso apposita perizia giurata: per le partecipazioni deve essere redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti nonché nell'elenco dei revisori contabili;per i terreni deve essere redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili. I soggetti che possono procedere alla rivalutazione sono:
- le persone fisiche non in regime d’impresa,
- le società semplici ed enti ad esse equiparate,
- gli enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale.
I beni che possono essere oggetto di rivalutazione sono:
- Terreni a destinazione agricola o edificabili, compresi i terreni lottizzati o quelli su cui sono state costruite opere per renderli edificabili posseduti non in regime di impresa, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, enfiteusi.
- Partecipazioni in società non quotate in mercati regolamentate (qualificate o meno), possedute a titolo di proprietà o usufrutto.
L’imposta sostitutiva è stabilita:
- nella misura unica dell’11% sia per i terreni che per le partecipazioni.
La scadenza:
- il D.L. 34/2020 prevedeva la scadenza del 30 settembre per procedere al pagamento della prima o dell’unica rata di imposta sostitutiva.
In sede di conversione il termine del 30 settembre è stato posticipato al
15 novembre 2020. Il pagamento:
- è previsto il pagamento in un’unica soluzione ovvero in tre rate annuali di pari importo con interessi del 3% sulle rate successive alla prima.
Considerando che il legislatore ogni anno in occasione della Legge di Bilancio procede con la riapertura dei termini della norma sulla rivalutazione, come prevista nei citati articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, quest’anno anche nel decreto “rilancio”, sarebbe il caso di introdurre una norma di sistema che renda definitivo il regime della rivalutazioni di terreni e partecipazione con pagamento di un’ apposita imposta sostitutiva.