La supremazia delle banche e i diritti dei clienti: storica decisione del tribunale di Castrovillari
Il giudice, accogliendo le tesi difensive dell'avvocato Tagliaferri, realtivamente ad una disputa tra un istituto bancario e un correntista, ha affermato che un conto è il fido, un altro è l’esposizione complessiva sul multiconto
CORIGLIANO-ROSSANO - Nel modo bancario, i rapporti tra banca e cliente sono spesso complicati e improntati alla supremazia degli istituti di credito rispetto agli interessi dei cittadini, che spesso sono indotti, pur di avere accesso al credito e ai servizi bancari ad accettare condizioni contrattuali gravosi. Per questo la sentenza del Tribunale di Castrovillari, emessa dal Giudice Lavatola, in accoglimento della domanda proposta da C.G. cliente di una banca presente in Corigliano-Rossano, si apprezza significativamente per la sua portata innovativa, ascrivibile al più evoluto orientamento giurisprudenziale.
I fatti risalgono al 2019 quando la banca otteneva dallo stesso tribunale un’ingiunzione di pagamento per un finanziamento concesso nei confronti di un proprio cliente, siccome non rimborsato e oggetto di relativa esposizione debitoria. Il prestito era stato riversato sul conto corrente intestato al cliente per una prima tranche esuccessivamente esteso. Il cliente C. G. presentava opposizione alla ingiunzione di pagamento, con l’assistenza dell’avvocato Giuseppe Tagliaferro, sostenendo l’illegittimità della stessa ingiunzione per nullità delle clausole contrattuali, in quanto il denaro concesso in prestito per una determinato scopo era stato in sostanza utilizzato dalla stessa banca per ripianare un pregresso debito nei suoi confronti.
La difesa sosteneva le sollevate nullità sulla base di indicazioni della Giustizia Europea e di disposizioni nazionali,contenute specificamente nel codice dei diritti del consumatore. Con sentenza del 15 febbraio 2022 il Tribunale di Castrovillari ha annullato l’ingiunzione di pagamento, condannando la banca alle spese di giudizio, affermando come sia preciso onere probatorio anche della banca dimostrare la natura del rapporto contrattuale al fine di verificare la validità delle condizioni contrattuali e la correttezza dell’operazione bancaria.
Nella fattispecie si trattava di un cosiddetto “multiconto”, censurato dal Tribunale, rilevandone la diversità tra le somme oggetto del finanziamento, rispetto all’importo del saldo passivo complessivo del conto, inteso per l’appunto come multiconto e dichiarando ingiustificata ed indimostrata la pretesa creditoria che era stata ingiunta.
In definitiva ha affermato il Tribunale che un conto è il fido, un altro è l’esposizione complessiva sul multiconto, revocando l’ingiunzione e ponendo così un limite a pratiche bancarie esulanti dal corretto esercizio del credito e da richieste di pagamento indistinte, con una pronuncia che costituisce un precedente annoverabile nell’ambito di un più corretto rapporto nel mondo bancario con i propri clienti.