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SS106 Sibari-Coserie, il TAR respinge il ricorso: cantieri salvi e opera confermata

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CORIGLIANO-ROSSANO – La linea è tracciata. Non solo nelle mappe che ora stanno per diventare progetto esecutivo pronto ad essere realizzato, ma nelle motivazioni di una sentenza che pesa, che fa scuola e che può diventare, così come avvenuto per la Trasversale delle Serre, spartiacque per ogni altro contenzioso aperto o che si aprirà sulla fase di ammodernamento della Statale 106. Il Tribunale amministrativo regionale della Calabria, infatti, ha respinto il ricorso degli espropriati sulla tratta Sibari-Coserie: infondato nel merito, inammissibile nei passaggi più ambiziosi. Insomma, l’opera resta in piedi. Grazie anche ad una sentenza che non si è limitata a rispondere ai ricorrenti ma è entrata nel merito, ha fatto un lavoro ancora più certosino, dando risposte chiare e inequivocabili.

E non è solo una decisione. È una presa di posizione netta su come si leggono – e si giudicano – le grandi infrastrutture oggi.

il cuore del ricorso: bloccare l’opera partendo dai terreni

I ricorrenti, che in prima battuta si erano rivolti al Presidente della Repubblica per poi essere trasferiti di competenza al TAR Calabria, a settembre 2024 all’esito della Conferenza dei servizi decisoria, avevano costruito un attacco a più livelli. Da un lato la contestazione urbanistica – il progetto difforme rispetto al PSA dei Comuni – dall’altro la procedura amministrativa, passando per il cuore tecnico: il progetto di fattibilità. Lo stesso che nelle carte del ricorso veniva definito incompleto, incoerente, inadeguato.

Sul tavolo anche l’impianto espropriativo: stime non definite, accessi ai fondi non chiari, coperture ritenute incerte. In sostanza, una tesi complessiva che bocciava l’opera.

Il TAR ribalta la visione: opera strategica

Nelle 39 pagine della sentenza emessa lo scorso 20 marzo dalla Seconda sezione presieduta dai giudici Ivo Correale (Presidente), Francesco Tallaro (Consigliere) e Federico Baffa (Estensore), il primo “colpo” arriva sul fronte urbanistico. Secondo i ricorrenti, infatti, senza una variante votata dai Consigli comunali la procedura sarebbe stata illegittima.

Il TAR risponde secco, nel merito, richiamando il quadro normativo delle opere strategiche: L’opera pubblica in regime di Commissariamento straordinario «rientra tra quelle di interesse statale… per le quali – si legge - l’approvazione… sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta». E ancora: «L’accertamento della conformità… è fatto dallo Stato d’intesa con la Regione».

Il significato è chiaro: la variante urbanistica locale non è condizione necessaria. E il potere decisionale, in questo caso, sale di livello. E lì resta.

Procedura regolare: nessuna crepa nell’iter di progettazione

Altro asse del ricorso, sottoscritto da 38 ricorrenti, era stata la Conferenza dei servizi, ritenuta viziata. Anche qui il Collegio non lascia spazio d’interpretazione: «I motivi -  si legge - sono infondati» perché non emergono violazioni sostanziali, né anomalie tali da compromettere l’intero iter. Insomma, la macchina amministrativa – per il giudice – ha funzionato dentro i binari normativi.

È però sul terreno tecnico che la sentenza diventa ancora più interessante. Già, perché sempre i ricorrenti sostenevano che le prescrizioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici imponessero una riscrittura del progetto. Anche su questo punto Il TAR ribalta: «Tale assunto – scrivono i giudici - non è condivisibile» chiarendo che «La predisposizione di una relazione di ottemperanza … costituisce una modalità d'azione pienamente legittima». Il che significa – al contrario di quanto per mesi ha sostenuto la campagna di disinformazione portata avanti da qualche associazione che ha evidentemente tratto in inganno i ricorrenti – che non era necessario rifare tutto il progetto perché esso fosse legittimo.


Il progetto poteva essere integrato, migliorato, aggiornato, certo. E così è stato anche per alcuni tratti. Non doveva essere perfetto. Ma doveva essere corretto nelle proiezioni, nei calcoli, nella sostenibilità.

Tant’è che il TAR segna un altro confine, che di fatto blocca altre e future avventuriere obiezioni: la giustizia amministrativa non entra nel merito delle scelte tecniche, salvo che siano illogiche o arbitrarie. E in questo caso certo che non lo sono state! Del resto parliamo di un’opera dello Stato.

Espropri: se regge l’opera, regge tutto

Anche sulla vicenda degli espropri il Tribunale catanzarese è stato chiarissimo. Infatti, .l’attacco all’impianto espropriativo – uno dei più forti nel ricorso – non regge. Perché, nella logica del giudice, è conseguenziale che se il progetto è valido, anche il vincolo preordinato all’esproprio lo è.

Il passaggio che fa giurisprudenza

Ma c’è n punto che pesa più degli altri. Quello in cui il TAR della Calabria affronta il tentativo di bloccare anche la gara d’appalto integrata. E qui la sentenza diventa chiarissima: «L’interesse diverrebbe una mera posizione strumentale di opposizione alla realizzazione dell’opera… posizione che tuttavia non trova una tutela nell’ordinamento». Aggiungendo che «il motivo… è inammissibile per carenza di interesse e di legittimazione ad agire». È un passaggio chiave che va oltre il caso specifico perché in sostanza dice che non si può usare il ricorso come leva per bloccare un’opera pubblica se non si ha un interesse diretto e concreto.

Insomma, il dispositivo finale chiude senza ambiguità, «respinge il ricorso… siccome infondato», «respinge… i motivi aggiunti… per il resto infondati».

Una partita che non era solo giuridica

Questa sentenza, però, racconta anche altro. Racconta di anni in cui attorno alla Sibari-Coserie si sono sedimentate paure, opposizioni, comitati, associazioni, prese di posizione spesso radicali. Racconta di un dibattito che, in più di un caso, ha travalicato il merito tecnico per entrare in quello ideologico.

Il ricorso stesso, a leggerlo oggi alla luce della decisione, appare costruito sull’unico presupposto di fermare l’opera. Né di correggerla tantomeno migliorarla. Fermarla.

Il TAR lo ha detto, con parole chiarissime quella è una “posizione strumentale” non tutelata. «Ciò è dimostrato dal fatto – scrivono nelle motivazioni i Giudici del TAR - che il motivo tende a censurare la presunta ineseguibilità dell’appalto, interesse la cui tutela richiederebbe però di dimostrare che i ricorrenti intendano astrattamente concorrere per l’aggiudicazione della commessa, il che invece è pacificamente escluso nel caso di specie».

E allora forse vale la pena dirlo con chiarezza, soprattutto oggi, alla luce di una sentenza chiara e lapalissiana: molte delle battaglie viste in questi anni – anche da parte di chi si è posto alla guida di questa vertenza – sono state battaglie di bandiera. Legittime nel confronto pubblico, ma fragili sul piano giuridico. E pericolose.

Perché hanno fatto rischiare, davvero, che questa infrastruttura si fermasse. Che si tornasse indietro. Che si rinunciasse, ancora una volta, a un pezzo di modernità. Se oggi quella prospettiva si allontana definitivamente, il merito è anche di chi ha costruito il procedimento.

Dirigenti, funzionari, tecnici, legali di ANAS ma anche l'avvocatura distrettuale di Stato che ha sostenuto le ragioni del Commissario straordinario di Governo, che in questi anni hanno seguito un percorso complesso, esposto, sotto pressione, ma evidentemente solido. E il TAR lo certifica nei fatti.

Redazione Eco dello Jonio
Autore: Redazione Eco dello Jonio

Ecodellojonio.it è un giornale on-line calabrese con sede a Corigliano-Rossano (Cs) appartenente al Gruppo editoriale Jonico e diretto da Marco Lefosse. La testata trova la sua genesi nel 2014 e nasce come settimanale free press. Negli anni a seguire muta spirito e carattere. L’Eco diventa più dinamico, si attesta come web journal, rimanendo ad oggi il punto di riferimento per le notizie della Sibaritide-Pollino.