Emergenza Covid, Corigliano-Rossano a 912 casi: Stasi applica il "mini-lockdown"
Non si potrà stare seduti sulle panchine né fare attività all'aperto: ecco tutte le aree della città che da stasera saranno off-limits.
CORIGLIANO-ROSSANO - Emergenza Covid a Corigliano-Rossano, il sindaco Stasi vara il mini-lockdown. Non viene definita “Zona Rossa” ma poco ci manca, considerate le prescrizioni che vengono riportate nell’ultima ordinanza (la n.13/2021) e che saranno in vigore fino al prossimo 15 febbraio.
Lo aveva annunciato nei giorni scorsi il primo cittadino che avrebbe assunto delle misure drastiche, proprio nel momento in cui il Tar Calabria gli aveva imposto di riaprire le scuole. Secondo gli ultimi dati trasmessi dall’Asp, infatti, nella terza città della Calabria sarebbero attivi, al momento, 912 casi di positività (più dell’1% della popolazione). Un dato che secondo le regole vigenti farebbe scattare d’ufficio la “zona rossa”. Certo, per una città grande ed estesa come Corigliano-Rossano ci potrebbero essere delle deroghe, considerata anche la densità abitativa.
Dagli ultimi dati diramati dall’Azienda sanitaria, però, si percepisce come sicuramente non siano state e non sono le scuole il motivo del contagio. Si guardi a Cosenza (dove le attività didattiche si sono sempre svolte in presenza) ad oggi ci sono 383 casi attivi (lo 0,5% dei residenti con una densità di popolazione 4 volte superiore a quella di Corigliano-Rossano). È evidente che i “motivi” del contagio nella zona ionica sono stati altri, dove probabilmente si sarebbe potuto controllare di più.
Nel frattempo, però, arriva l’attesa ordinanza del primo cittadino suddivisa in 9 punti la cui violazione prevede l’irrogazione di sanzioni amministrative che variano da 400 a 3.000 euro, oltre a quelle già previste dai Decreti del Primo ministro vigenti.
Chiuse le piazze, i parchi e le villette comunali
L’ordinanza prevede la chiusura degli spazi pubblici quali piazze, larghi, parchi pubblici, villette e simili dalle ore 5,00 alle ore 22,00 con decorrenza immediata e fino al 15 febbraio 2021. Questi gli spazi oggetto dell’ordinanza sindacale: Piazza Giovanni Paolo II (Piazza Salotto); Via Nazionale, scalo di Corigliano; Via Matteotti (presso Ufficio Postale), scalo di Corigliano; Contrada San Francesco – Via Sciacca; Incrocio via Margherita – Via Roma, centro storico di Corigliano; Villa Margherita; Area Polifunzionale Contrada San Francesco; Contrada Fabrizio - Piazza antistante la chiesa di San Nicola; Via Provinciale (dalla Rotatoria al Quadrato “Compagna”); Zona “Quadrato” e Piazzale Santa Maria ad Nives (frazione Schiavonea); Viale Salerno; Piazza Portofino e Piazza Fiume; Piazza Bernardino Le Fosse; Via Nazionale, scalo di Rossano; Piazza Alcide De Gasperi; Via Aldo Moro, scalo di Rossano; Viale Michelangelo e piazzette adiacenti; Via Margherita, scalo di Rossano; Villa De Falco; Via Nestore Mazzei; Via Galeno. Un raggio d’azione per il momento “limitato” ma che potrebbe essere implementato «in base ad oggettivi riscontri di assembramento in altri luoghi della città»
Sugli spazi “rossi” solo per esigenze
È assicurato unicamente l’accesso ed il deflusso alle abitazioni private da parte dei residenti, nonché per le esigenze dei soggetti diversamente abili e relativi accompagnatori o familiari. Del pari, come da DPCM, è assicurato l’accesso ed il deflusso agli esercizi commerciali laddove presenti;
Stop ad attività motorie e sportive
Nelle suddette aree e nelle ore in cui vige il divieto non è consentito lo svolgimento di attività motoria o sportiva, se non in forma strettamente individuale, isolata, e senza fare uso di superfici esposte al tatto. È inoltre vietato lo svolgimento di attività ludiche di qualsiasi tipo.
Vietato utilizzare le panchine
È, inoltre, «assolutamente vietato» soffermarsi nelle aree “rosse”, anche se residenti, fruendo di possibili elementi di arredo, quali panchine od altra superficie comunque esposta al tatto.
Rigide prescrizioni per gli uffici postali e le banche
I soggetti responsabili degli Uffici postali, anche privati, e delle banche sono obbligati al rispetto degli obblighi di legge, adottando ogni misura necessaria per evitare assembramenti anche all'esterno delle loro attività con proprio personale, facendo sì che siano pienamente rispettati anche all’esterno dei propri sportelli (così come predisposto negli spazi interni) gli obblighi di distanziamento previsti dalle misure ministeriali per effetto dell’emergenza epidemiologica e garantendo gli sportelli automatici (postamat e bancomat) di guanti monouso e della periodica disinfettazione delle superfici da contatto durante l’orario di apertura al pubblico;
Nei negozi si potrà entrare solo uno per famiglia
È fatto obbligo ai titolari degli esercizi commerciali di cui sopra di adottare le misure necessarie per regolamentare il flusso ed il deflusso dei clienti. Presso ogni attività commerciale è consentito l’ingresso di una sola unità per nucleo familiare e per il tempo strettamente necessario agli acquisti essenziali nel pieno rispetto dei Protocolli sanitari in essere.
In attesa dell’accesso ad ogni esercizio commerciale - ad esclusione delle farmacie e delle parafarmacie - è obbligatorio allontanarsi dall’area chiusa al pubblico in presenza di più di quattro persone per fila per farvi eventualmente ritorno successivamente, fermo restando lo stesso obbligo a richiesta degli organi ufficiali preposti ai controlli.
Obbligo per tutti di misurare la temperatura corporea e l’utilizzo rigoroso delle misure d’igiene
È fatto obbligo ai titolari degli esercizi commerciali, rientranti tra i codici ATECO assentiti nella cd. “zona arancione”, di osservare con rigore le misure igienico-sanitarie imposte con ordinanza del Ministro della Sanità attraverso la predisposizione nello spazio di ingresso della misurazione, anche automatica, della temperatura corporea, della fruizione di igienizzanti e di guanti monouso, vigilando sull’uso rigoroso di questi ultimi da parte dei clienti, specie nell’esercizio, assai frequente, di manipolazione della merce esposta nei banchi di vendita.
Restrizioni severe per il Mercato ittico di Schiavonea e per tutto il commercio pubblico all’esterno
Durante l’apertura periodica del mercato ittico di Schiavonea sono obbligatorie le seguenti prescrizioni: - tutti gli operatori sono obbligati a mantenere una distanza di 1,5 m tra di loro e con gli altri soggetti presenti nella struttura; gli acquirenti ed i venditori devono entrare singolarmente nella struttura dopo aver superato il controllo all’ingresso ed evitando qualsiasi vicinanza successiva; gli acquirenti ed i venditori devono entrare ed uscire da accessi differenti ed indipendenti; ogni individuo deve essere dotato, all’interno della struttura, di idonei presidi igienici, come mascherina e guanti monouso; gli acquirenti e i venditori devono mantenere le distanze ed adottare tutte le misure di sicurezza anche all’esterno del fabbricato che ospita il mercato ittico;
Le misure di distanziamento e di sicurezza previste per il mercato ittico sono obbligatorie anche per tutte le altre forme di commercio pubblico all’esterno consentite dai DPCM, dalle ordinanze regionali e dalle ordinanze sindacali in vigore.