Longobucco, debiti fuori bilancio: arriva l'esposto dei consiglieri di opposizione
"Per la rinascita di Longobucco" chiede di esaminare gli atti posti in essere dalla Giunta e dal Consiglio Comunale, di verificare se gli stessi siano conformi ai dettati normativi e se abbiano determinato un danno erariale alle casse del Comune
LONGOBUCCO - Pubblichiamo di seguito l'esposto su "Debiti Fuori Bilancio riconosciuti in violazione art.163 D.Lgs 50/2016 e art. 194 D.Lgs. 267/2000" sottoscritto dai Consiglieri Comunali: Eugenio Celestino, Lara Grillo, Giuseppe Forciniti e Antonio Perri.
«I sottoscritti Consiglieri Comunali, Eugenio Celestino, Lara Grillo, Giuseppe Forciniti, Antonio Perri, a seguito dell’ultima seduta di Consiglio Comunale del 24/06/2024 durante la quale sono stati discussi ed approvati a maggioranza una serie di debiti fuori bilancio, sottopongono all’attenzione quanto segue. Amministratori, Tecnici e Funzionari comunali ormai sanno, o dovrebbero sapere, che le ordinanze per lavori di somma urgenza creano debiti fuori bilancio sin dalla data della loro adozione. Questo perché l’obbligazione pecuniaria riferibile all’ente, è assunta in violazione delle norme di contabilità pubblica che riguardano la fase della spesa ed in particolare di quelle che disciplinano l’assunzione di impegni di spesa; art. 191, comma 1 D. Lgs. n. 267/2000 e punto 90 del testo approvato dall’osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali il 18 novembre 2008. La contabilità pubblica disciplina in modo analitico il procedimento di spesa affinché l’azione della Pubblica Amministrazione sia funzionalizzata al fine di garantire alla collettività che essa sarà svolta nel rispetto del principio di legalità. Vari articoli di leggi regolano l’adozione delle ordinanze di somma urgenza e il riconoscimento del debito fuori bilancio che esse fanno sorgere».
«ART. 163 D. LGS. N. 50/2016. Comma 1, in caso di somma urgenza il responsabile dell’ufficio tecnico può emettere ordinanza per lavori di somma urgenza; comma 2, l’esecuzione dei lavori può essere affidata in forma diretta ad un operatore; comma 3, il corrispettivo della prestazione ordinata viene fissato sulla base di prezziari ufficiali ridotti del 20 per cento; comma 4, il tecnico dell’amministrazione compila entro dieci giorni dall’ordine dell’esecuzione degli stessi una perizia giustificativa dei lavori e la trasmette alla stazione appaltante (Giunta Comunale), la quale dovrà procedere alla copertura finanziaria e alla approvazione dei lavori, rispettando le disposizioni degli art. 191, comma 3 e 194 comma 1 lettera e) del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL). ART. 194 D. LGS. N. 267/2000. Comma 1 lettera e), con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. Dalla lettura di questo comma emerge chiaramente che il Comune può riconoscere e liquidare solo l’indebito arricchimento ricevuto. Non può mai liquidare all’operatore l’utile di impresa, in quanto non considerato arricchimento per l’ente. Mediamente l’utile di impresa è pari al 10% dell’importo dei lavori».
«La Giunta Comunale di Longobucco non ha mai deliberato e riconosciuto l’urgenza dei lavori autorizzati con le varie ordinanze. Tale responsabilità è stata scaricata direttamente sul Consiglio Comunale. Solo il responsabile dell’ufficio tecnico, con una procedura anomale e violando una serie di disposizioni di leggi, ha approvato, attraverso l’adozione di determinazioni, le relazioni tecniche contenenti il quadro economico dei vari lavori eseguiti. Nei vari quadri economici redatti e approvati dal responsabile dell’ufficio tecnico comunale, l’art. 163 è stato applicato con una percentuale di ribasso inferiore a quella prevista; l’art. 194, nella parte in cui regola l’utile di impresa, non è stato applicato per niente. Un solo esempio per dimostrare che quanto fin qui affermato è veritiero. Basta riportare i dati finanziari contenuti nel quadro economico della determinazione n. 557 R. G. n. 276 Area Tecnica del 30 dicembre 2023; dati finanziari il cui importo totale è stato integralmente riconosciuto con la delibera di Consiglio Comunale ed in particolare: INTERVENTO DI RISAGOMATURA ALVEO TORRENTE ORTIANO. Quadro economico approvato con la determina n. 276 Area Tecnica e riconosciuto come debito fuori bilancio dal Consiglio per un totale di Euro 67.243,96 In realtà il quadro economico che andava riconosciuto, ai sensi della normativa in vigore, quale debito fuori bilancio sarebbe dovuto essere di Euro 53.795,24. IMPORTO RICONOSCIUTO IN PIU’ E NON DOVUTO EURO 13.448,72».
«Il Revisore Unico dei Conti con i verbali n. 6 e 7 ha espresso parere favorevole al riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera e) del TUEL. Parere favorevole condizionato al rispetto della normativa sopra richiamata. Non essendo la normativa che regola il riconoscimento dei debiti fuori bilancio rispettata, il parere dovrebbe essere considerato non favorevole. Alla luce di quanto descritto, i sottoscritti Consiglieri Comunali richiedono di esaminare gli atti posti in essere dalla Giunta e dal Consiglio Comunale di Longobucco, di verificare se gli stessi siano conformi ai dettati normativi e se abbiano determinato un danno erariale alle casse del Comune di Longobucco» concludono.