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Dopo il terremoto giudiziario, ecco tutti gli scenari politico-amministrativi possibili

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CORIGLIANO-ROSSANO – Il terremoto giudiziario è arrivato all'alba. Quello amministrativo, invece, comincia adesso. E rischia di essere persino più complesso da governare. Con il sindaco Flavio Stasi agli arresti domiciliari, destinatario di una delle 41 misure cautelari eseguite questa mattina, 28 ottobre, nell'ambito della vasta operazione antimafia coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, Corigliano-Rossano entra in una fase istituzionale delicatissima. Una situazione nella quale bisognerà distinguere ciò che la legge dispone immediatamente da ciò che potrebbe accadere nelle prossime settimane e nei prossimi mesi.


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L'inchiesta, che affonda le sue radici nel contesto delle elezioni amministrative del 2024, porta anche il segno dell'attività investigativa condotta dai carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano-Rossano, all'epoca guidato dal colonnello Gianluca Marco Filippi. L'operazione odierna è stata eseguita dal Ros e dal Comando provinciale dei Carabinieri di Cosenza, sulla base di un'ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Catanzaro su richiesta della Dda. Tra i destinatari della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico figura anche il consigliere comunale d'opposizione Piero Lucisano.

Ma se il percorso giudiziario è appena entrato in una nuova fase, quello amministrativo presenta già conseguenze precise. La prima è la sospensione del sindaco dalla carica. La seconda è il passaggio delle sue funzioni al vicesindaco. La terza, decisamente più articolata, riguarda il futuro dell'intera amministrazione comunale.

La legge Severino: Stasi sospeso, ma non decaduto

Il primo effetto deriva dall'articolo 11 del decreto legislativo 235 del 2012, la cosiddetta legge Severino. La disposizione stabilisce la sospensione di diritto degli amministratori locali sottoposti a determinate misure cautelari personali, tra cui gli arresti domiciliari.

Non serve una condanna. Non è necessario neppure che il procedimento sia arrivato al processo. È sufficiente l'applicazione della misura prevista dalla norma.

La sospensione opera per legge e il prefetto provvede agli adempimenti di accertamento e comunicazione agli organi dell'ente.  Attenzione, però, a una distinzione fondamentale: Stasi non perde automaticamente la carica di sindaco. Ne viene sospeso l'esercizio. Il mandato elettivo, almeno in questa fase, non viene cancellato. La sospensione legata alla misura cautelare cessa qualora venga meno la misura che l'ha determinata, salvo l'esistenza di altre cause ostative.

Il Comune passa nelle mani del vicesindaco

È l'articolo 53 del Testo unico degli enti locali a stabilire come debba funzionare un'amministrazione quando il sindaco è temporaneamente impossibilitato a esercitare le proprie funzioni.

In questo caso subentra il vicesindaco, Giovanni Pistoia, che esercita le attribuzioni sindacali, garantendo la continuità dell'azione amministrativa. Non è una reggenza limitata agli affari ordinari: il sostituto esercita le funzioni previste dall'ordinamento, pur nel quadro di una supplenza temporanea. La Giunta rimane in carica. Il Consiglio comunale continua a riunirsi e a deliberare. Gli uffici mantengono le proprie competenze e l'attività amministrativa non viene automaticamente paralizzata.

In altre parole, la macchina comunale non si ferma e non arriva automaticamente un commissario prefettizio. Almeno non per il solo fatto che il primo cittadino sia stato sottoposto agli arresti domiciliari.

È proprio qui, tuttavia, che si apre il problema politico. Perché una cosa è la continuità giuridica dell'amministrazione, un'altra è la capacità della maggioranza di sostenere una fase potenzialmente lunga, segnata da una vicenda giudiziaria che riguarda direttamente le elezioni dalle quali è scaturito il mandato amministrativo.

Il primo scenario: la maggioranza tiene e si governa con il vicesindaco

È la soluzione più lineare dal punto di vista normativo. Stasi resta sospeso, il vicesindaco esercita le sue funzioni, la Giunta continua a operare e il Consiglio comunale prosegue la propria attività.

In questo scenario la maggioranza dovrebbe garantire compattezza politica e numeri sufficienti a sostenere l'amministrazione, mentre il percorso giudiziario seguirebbe il proprio corso.

Non esiste, infatti, una norma che imponga nuove elezioni soltanto perché il sindaco è sottoposto a una misura cautelare. E non esiste un automatismo che trasformi la sospensione temporanea del primo cittadino nella fine della consiliatura.

La tenuta dell'amministrazione dipenderebbe quindi dalla capacità della coalizione di continuare a governare senza il suo principale riferimento politico e istituzionale.

Il secondo scenario: la revoca dei domiciliari e il ritorno di Stasi

C'è poi una possibilità che passa interamente attraverso le decisioni dell'autorità giudiziaria. La difesa del sindaco potrà contestare la misura cautelare nelle sedi previste dall'ordinamento, a partire dal riesame, oppure richiederne la revoca o la sostituzione nei casi consentiti dalla legge.

Qualora gli arresti domiciliari venissero revocati e non rimanessero altre cause di sospensione, Stasi potrebbe tornare a esercitare le funzioni sindacali, anche con un procedimento penale ancora aperto. Anche perché tecnicamente la prosecuzione delle indagini o l'eventuale rinvio a giudizio non comportano, da soli, l'impossibilità di amministrare. Gli effetti sulla carica dipendono dalle specifiche condizioni previste dalla legge.

Il terzo scenario: le dimissioni e il ritorno alle urne

Decisamente più radicale e per certi versi di buon senso politico sarebbe l'eventuale scelta del sindaco di dimettersi. L'articolo 53 del TUEL stabilisce che le dimissioni diventano efficaci e irrevocabili trascorsi venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio comunale.

A quel punto si apre la procedura di scioglimento del Consiglio e di nomina di un commissario, che amministrerebbe l'ente fino alle nuove elezioni, da celebrarsi secondo il calendario previsto dalla legge.

Il quarto scenario: l'accesso antimafia e il rischio scioglimento

È forse l'ipotesi istituzionalmente più delicata, ma anche quella sulla quale occorre maggiore prudenza. Perché l'inchiesta coordinata dalla Dda di Catanzaro, nel liberare il territorio dalla cappa ndranghetista, comprende anche contestazioni di associazione mafiosa e scambio elettorale politico-mafioso, con un filone che investe direttamente le consultazioni amministrative del 2024.

In un contesto del genere potrebbe aprirsi un ulteriore percorso, autonomo rispetto al procedimento penale: quello previsto dall'articolo 143 del Testo unico degli enti locali.

La norma consente lo scioglimento di un Consiglio comunale quando emergano elementi concreti, univoci e rilevanti di collegamento o condizionamento da parte della criminalità organizzata, tali da compromettere il regolare funzionamento dell'amministrazione, la sua imparzialità o il buon andamento dell'ente.

La Prefettura potrebbe dunque valutare l'opportunità di avviare accertamenti amministrativi, anche attraverso una commissione d'accesso incaricata di esaminare atti, procedure, rapporti e attività dell'ente.

Non significa che Corigliano-Rossano sarà commissariata per mafia. Significa che la natura delle contestazioni potrebbe rendere rilevante anche questo versante di verifica, distinto dall'accertamento delle responsabilità penali personali. E la differenza non è secondaria. Per procedere allo scioglimento per infiltrazioni mafiose non occorre una condanna definitiva degli amministratori. Occorre, invece, un quadro documentato di condizionamento dell'ente, valutato secondo i criteri rigorosi previsti dalla normativa.

L'eventuale scioglimento, disposto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del ministro dell'Interno e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, comporterebbe l'affidamento della gestione comunale a una commissione straordinaria.

È una prospettiva diversa dal commissariamento ordinario conseguente, per esempio, alle dimissioni del sindaco.

Il quinto scenario: la crisi della maggioranza e la sfiducia

Esiste poi una strada tutta politica, indipendente dalle decisioni dei magistrati: quella della perdita della maggioranza consiliare. La sospensione del sindaco non determina automaticamente una crisi degli organi comunali. Ma nulla esclude che la vicenda possa modificare gli equilibri tra le forze che sostengono l'amministrazione.

Se una parte della maggioranza dovesse ritirare il sostegno politico, potrebbero maturare le condizioni per una mozione di sfiducia, disciplinata dall'articolo 52 del TUEL. Per determinare la cessazione dell'amministrazione, la mozione deve essere approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, secondo le procedure di legge.

Un'altra possibilità sarebbe rappresentata dalle dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri assegnati, senza computare il sindaco, fattispecie che comporta lo scioglimento del Consiglio ai sensi dell'articolo 141.

Sono scenari differenti, ma entrambi avrebbero come risultato l'interruzione anticipata della consiliatura.

Anche Lucisano sospeso: cosa cambia in Consiglio comunale

L'operazione giudiziaria coinvolge anche Piero Lucisano, consigliere comunale di opposizione, sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Anche per lui scatta la sospensione di diritto, ma con una conseguenza amministrativa differente rispetto a quella del sindaco.

L'articolo 45 del TUEL prevede infatti che il Consiglio comunale, nella prima seduta successiva alla notifica della sospensione, proceda alla supplenza temporanea del consigliere sospeso, attribuendo l'esercizio delle funzioni al primo dei non eletti della medesima lista che ne abbia titolo.

La supplenza termina quando cessa la sospensione. Non si tratta, quindi, di una sostituzione definitiva. C'è anche un altro dettaglio significativo. Il Ministero dell'Interno, in un parere dell'8 luglio 2025 relativo proprio a un sindaco sottoposto agli arresti domiciliari, ha chiarito che nei Comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti il vicesindaco supplente non può esercitare il diritto di voto in Consiglio comunale in sostituzione del sindaco sospeso.

Un elemento che, nella gestione dei futuri equilibri consiliari, potrebbe assumere una propria rilevanza.

La partita giudiziaria e quella istituzionale viaggiano su binari diversi

La vicenda che investe Corigliano-Rossano presenta, dunque, due dimensioni che non possono essere sovrapposte. Da una parte c'è l'accertamento penale delle ipotesi formulate dalla Procura distrettuale antimafia, con le garanzie riconosciute agli indagati e la possibilità che i provvedimenti cautelari siano riesaminati o modificati.

Dall'altra esiste il funzionamento dell'ente locale, regolato da norme che devono assicurare la continuità amministrativa ma che contemplano, al tempo stesso, strumenti di intervento straordinario quando emergano condizioni particolarmente gravi.

È proprio la circostanza che una parte dell'indagine riguardi le elezioni comunali del 2024 a conferire alla vicenda un'ulteriore rilevanza istituzionale. L'attenzione, inevitabilmente, non riguarda soltanto la posizione personale del sindaco, ma anche l'eventuale incidenza dei fatti contestati sulla formazione del consenso e, su un piano distinto, sulla gestione amministrativa successiva.

Questioni sulle quali non è possibile anticipare conclusioni, ma che potrebbero diventare centrali nei prossimi sviluppi.

Redazione Eco dello Jonio
Autore: Redazione Eco dello Jonio

Ecodellojonio.it è un giornale on-line calabrese con sede a Corigliano-Rossano (Cs) appartenente al Gruppo editoriale Jonico e diretto da Marco Lefosse. La testata trova la sua genesi nel 2014 e nasce come settimanale free press. Negli anni a seguire muta spirito e carattere. L’Eco diventa più dinamico, si attesta come web journal, rimanendo ad oggi il punto di riferimento per le notizie della Sibaritide-Pollino.