Caso Lo Moro, ecco perché la Corte d’Appello ha cancellato la condanna
Depositati i motivi dell’assoluzione del segretario generale del Comune di Corigliano-Rossano. GLa vicenda nasce dall’indagine sulle presenze nella Polizia municipale e sui verbali di una commissione concorsuale
CATANZARO – Non basta accertare che un componente di una commissione concorsuale si sia allontanato durante le operazioni per dimostrare che chi ne presiedeva i lavori abbia consapevolmente attestato il falso. È questo il principio sul quale la Terza sezione penale della Corte d’Appello di Catanzaro ha fondato l’assoluzione di Paolo Lo Moro, segretario generale del Comune di Corigliano-Rossano, dall’accusa di falso ideologico in atto pubblico.
Le motivazioni della sentenza pronunciata il 22 aprile 2026 e depositata in cancelleria il 14 ottobre spiegano le ragioni del ribaltamento della condanna a due anni di reclusione, con pena sospesa, inflitta il 10 dicembre 2024 dal Tribunale di Castrovillari. Per i giudici d’appello non è stata raggiunta la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che Lo Moro avesse coscienza delle assenze contestate e volesse rappresentare nei verbali una situazione diversa dalla realtà.
La vicenda risale al 2020 e trae origine da un’indagine su presunte irregolarità nelle presenze di alcuni appartenenti alla Polizia municipale di Corigliano-Rossano. La posizione di Lo Moro riguardava, in particolare, i verbali di quattro sedute di una commissione incaricata di una selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato di otto istruttori di vigilanza.
L’accusa sosteneva che quei documenti attestassero la presenza continuativa di un commissario, nonostante alcuni suoi allontanamenti durante le operazioni. Da questa contestazione era scaturito il procedimento per falso ideologico, conclusosi in primo grado con la condanna successivamente impugnata.
È sull’elemento soggettivo del reato che la Corte d’Appello ha accolto le argomentazioni difensive. I giudici precisano che il falso ideologico richiede la conoscenza del dato attestato e la volontà di rappresentarlo in modo difforme dalla realtà. Un’imprecisione o un’omissione nella verbalizzazione, anche quando accertata, non consente automaticamente di dimostrare una condotta dolosa.
Secondo la Corte, le risultanze investigative documentano gli spostamenti di uno dei commissari ma non consentono di stabilire quali attività si stessero svolgendo durante ciascun allontanamento, né se Lo Moro li avesse percepiti e ne conoscesse l’effettiva durata.
Non è stato inoltre accertato che le assenze coincidessero con momenti valutativi o deliberativi per i quali fosse necessaria la presenza dell’intero collegio.
La sentenza esamina anche le dichiarazioni rese dall’imputato. Lo Moro aveva riferito che quegli allontanamenti del collega di commissione da lui percepiti erano stati giustificati con esigenze fisiologiche. La Corte osserva che questa ricostruzione non può essere assunta automaticamente come prova della sua estraneità, ma deve essere confrontata con il resto del materiale acquisito.
I giudici tengono conto anche delle caratteristiche della selezione: una procedura per soli titoli, con criteri e punteggi predeterminati, nella quale parte delle attività aveva carattere materiale, istruttorio o informatico e poteva essere svolta individualmente.
In questo contesto, secondo la sentenza, rimane plausibile che Lo Moro non avesse interpretato gli allontanamenti come assenze anomale da registrare nei verbali.
Un ulteriore elemento valorizzato riguarda la mancanza di prove di un interesse personale di Lo Moro a fornire una falsa rappresentazione dei lavori della commissione.
La Corte chiarisce che l'eventuale carenza di vigilanza o di accuratezza nella documentazione non equivale, sul piano penale, alla volontà di attestare consapevolmente una circostanza falsa. È il punto che determina il superamento della ricostruzione accolta in primo grado: gli elementi disponibili non dimostrano il dolo richiesto per il reato contestato.
Alla luce di queste considerazioni, la Corte d’Appello, presieduta da Antonio Battaglia, con i consiglieri Carlo Fontanazza e Paola Ciriaco, ha riformato la sentenza di primo grado, assolvendo Lo Moro «perché il fatto non costituisce reato».
L’accoglimento del motivo relativo alla mancata prova del dolo è stato ritenuto decisivo, tanto da rendere superfluo l’esame delle ulteriori questioni poste dalla difesa, comprese quelle riguardanti la rilevanza oggettiva delle omissioni.