Accusato dalla moglie di violenza sessuale: assolto dalla Corte di Appello di Catanzaro
L'uomo difeso dall'avvocato Tagliaferro aveva accusato la compagna di un'azione ritorsiva per essere stata mandata via da casa
CORIGLIANO-ROSSANO - La Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale Collegiale di Castrovillari emessa il 22 giugno 2018, che aveva assolto l'ex marito dall'accusa mossa dall'ex moglie di violenza sessuale. Si tratta della vicenda che ha interessato G.N.,di anni 53, residente a Crosia Mirto, sposato con con T.M. nel 1993, tre figli nati dal matrimonio, unione entrata in crisi dopo un periodo di felice comunione coniugale.
Nel 2013, l'uomo veniva a conoscenza della relazione extraconiugale intrattenuta dalla moglie che, di fronte alla richiesta di spiegazioni da parte del marito, si allontanava dall'abitazione familiare. Il G.N., considerata la situazione, presentava domanda di separazione coniugi che veniva dichiarata dal Tribunale competente nel 2014. Ma, successivamente, la donna chiedeva all'ex marito di far ritorno nell'abitazione familiare e poter così ricomporre l'unione coniugale.
Il marito allora, considerato che due dei tre figli erano ancora minorenni ed uno in tenera età, per il bene della stessa famiglia, accettava la rappacificazione, consentendole di rientrare in casa. Sta di fatto però che, dopo un brevissimo periodo di normalità, insorgevano contrasti e discussioni tra la coppia, alimentati dal sospetto della ripresa della precedente relazione extraconiugale, ma nonostante ciò la donna pretendeva di restare in casa.
L'uomo, quindi, chiedeva con insistenza alla moglie di lasciare l'abitazione, essendo la situazione inaccettabile, ma la moglie, probabilmente per contrastare la richiesta del marito, sporgeva più di una querela contro il medesimo, accusandolo di maltrattamenti, minacce e di averle cagionato lesioni a seguito di aggressione, dando seguito a procedimenti penali tutti già conclusisi con archiviazione del Gip del Tribunale di Castrovillari.
G.N., stante il rifiuto della moglie di andare via da casa, e non potendo più tollerare la situazione, impediva alla medesima di far rientro in casa. Il giorno dopo la signora si presentava dai Carabinieri di Mirto-Crosia dichiarando di essere stata mandata via dall'abitazione familiare e di essere stata in più occasioni violentata dallo stesso marito.
La Procura della Repubblica di Castrovillari avviava procedimento penale a carico del G.N., che veniva rinviato a giudizio con l'accusa di violenza sessuale davanti al Tribunale collegiale di Castrovillari. Nell'ambito dello stesso procedimento penale la T.M. si costitutiva parte civile, chiedendo la condanna penale del medesimo e il risarcimento dei danni subiti.
Veniva svolta l'attività istruttoria dibattimentale, esaminata la T. M. che confermava le accuse di violenza, spiegando le modalità con cui gli abusi sessuali sarebbero stati consumati, venivano esaminati anche i testimoni presentati della difesa del G.N., affidata all'avvocato Giuseppe Tagliaferro del Foro di Castrovillari, che, al completamento dell'istruttoria, chiedeva l'assoluzione del G. N. dall'accusa contestata.
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione Collegiale, con sentenza del 21 giugno 2018 assolveva il G.N. perché il fatto non sussiste, condividendo le argomentazioni della difesa che aveva sostenuto l'inattendibilità della parte civile, la particolare condotta tenuta dalla medesima, come rappresentata dalle deposizioni dei testimoni della difesa, le diverse incongruenze emerse nelle dichiarazioni rese dalla medesima in sede di controesame, le perplessità circa la tempistica e le modalità della stessa denuncia.
La difesa faceva rilevare come le accuse mosse dall'ex moglie fossero il frutto di un'azione ritorsiva per essere stata mandata via da casa. Ma la T.M. proponeva appello avverso la stessa sentenza di assoluzione, insistendo nella colpevolezza dell'ex marito e nella condanna a cospicuo risarcimento. La Corte di Appello di Catanzaro, all'udienza del 28 gennaio 2021, sulle difese conclusive delle parti, confermava la sentenza di assoluzione, condannando la parte civile T.M. al pagamento delle spese processuali, condividendo in sostanza le argomentazioni difensive già accolte dal primo Giudice di inattendibilità ed infondatezza della grave ed infamante accusa.