Lo studio Candiano mostra nuove perplessità sulla Commissione dello Statuto
La domanda è se ci saranno o meno i municipi elettivi. «Serviranno al processo della fusione e daranno risposte alla comunità?»
CORIGLIANO-ROSSANO – La proposta è inserita in un articolo 13 rubricato Decentramento Amministrativo. Evidentemente ci è sfuggito qualcosa, perché con il precedente blocco di articoli sugli strumenti di partecipazione ci si era portati oltre ed il numero 13 risultava già dedicato alla disciplina del Referendum. Ma tant’è. Come sempre, occorre innanzi tutto individuare la fonte normativa su cui fondare l’Autonomia statutaria che per Corigliano-Rossano non può che essere l’articolo 16 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) – Municipi, espressamente ed esclusivamente diretto ai comuni oggetto di fusione.
La ratio del Legislatore deve aver evidentemente considerato che il difficile percorso della fusione possa essere facilitato dalla creazione di forme di decentramento che abbiano come riferimento i territori delle comunità di origine e che possano essere affidate anche ad organi eletti a suffragio universale diretto.
Si tratta di una deroga alle limitazioni poste in tema di decentramento amministrativo con il successivo art. 17 TUEL che lo consente in forme e graduazioni diverse a seconda della densità abitativa, che non può essere comunque inferiore a 100.000 abitanti; articolo, dunque, non applicabile al nostro caso e destinato invece a normare in generale le circoscrizioni del decentramento comunale; mentre l’articolo 16 individua in maniera specifica la forma dei Municipi: con l’avvertenza di attribuire alle parole il giusto significato, in sede interpretativa ed applicativa.
Ed infatti, l’articolo 16 TUEL è espressamente richiamato dalla Legge Regionale (Graziano) istitutiva del nuovo Comune, allorché prevede la possibilità di costituire i Municipi d'area, con lo scopo di preservare e valorizzare l'identità storico-sociale delle comunità locali originarie e favorire la partecipazione dei cittadini. Questo è il quadro della gerarchia delle fonti cui fare riferimento.
Il punto, dunque, è il seguente: responsabilizzare soggetti che attraverso l’elezione popolare assumono lo status di amministratori dei municipi aiuta il processo di integrazione conseguente alla fusione? Oppure no? O, ancora, è una scelta del tutto indifferente? – Al di là ed oltre la preservazione delle identità originarie ed il collegamento con esse, la valutazione deve tener conto di altri aspetti. Tra essi, il più importante si rivela nel nostro caso quello dell’efficacia delle risposte alle domande di servizi da parte della comunità, che non può non partire dalla considerazione dell’enorme estensione e complessità del territorio. Perché, inutile negarlo, la mancanza di risposte adeguate e rapide, comporta il concreto rischio che monti la sfiducia verso la fusione.
Per quel che riguarda nel dettaglio il testo dell’articolo proposto, ancora una volta devono manifestarsi delle perplessità, sia per la tecnica redazionale utilizzata che per un deficit di chiarezza.
Appare oltremodo opportuno che la riserva statutaria venga utilizzata per la definizione più puntuale della conformazione dei Municipi: sia per fissarne il numero che il riferimento territoriale di competenza. Ovviamente con variazioni dipendenti dalla scelta di fondo che si assumerà tra organi eletti direttamente e mera allocazione di uffici.
Non solo. Va riservata allo Statuto anche la specificazione delle funzioni, demandando al Regolamento solo la disciplina delle modalità per il loro esercizio. Perciò, su questo ed altro ancora, la Commissione dovrà lavorare, con ascolto attento alle posizioni che emergono nella società, al fine di consegnare al Consiglio la scelta più condivisa possibile.