Autovelox, il Tribunale di Castrovillari blocca una richiesta da 239mila euro
La sentenza riguarda il noleggio di un dispositivo fornito a un Comune del territorio. Per il giudice l’apparecchio, in assenza di omologazione, non era idoneo allo scopo previsto dal contratto
CASTROVILLARI – La vicenda degli autovelox sequestrati su scala nazionale produce un passaggio giudiziario anche nel territorio della Calabria del nord-est. Con una sentenza del 22 maggio scorso, il Tribunale di Castrovillari ha accolto l’opposizione presentata da un Comune contro un decreto ingiuntivo della società fornitrice: la ditta chiedeva il pagamento di circa 239mila euro, oltre agli interessi, per il noleggio di un sistema di rilevamento della velocità e dei servizi collegati.
L’ente, difeso dall’avvocato Giuseppe Tagliaferro del Foro di Castrovillari, ha contestato la pretesa sostenendo l’inidoneità dell’apparecchiatura, che secondo la sentenza era priva della necessaria omologazione. Il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo e respinto la richiesta di pagamento: il dispositivo, nella valutazione del giudice, non era idoneo a consentire accertamenti validi delle infrazioni e a svolgere le procedure sanzionatorie previste dal contratto.
Il caso riguarda un ente del territorio jonico e si colloca in un’area interessata dall’indagine della Procura di Cosenza sugli apparecchi T-Exspeed v.2.0. Nel territorio provinciale i provvedimenti di sequestro hanno riguardato dispositivi installati, tra gli altri, lungo la SS106 a Roseto Capo Spulico e in comuni come Trebisacce e Montegiordano. L’inchiesta, che ha avuto dimensione nazionale, ipotizza la frode nelle pubbliche forniture: si tratta di contestazioni al vaglio degli inquirenti, non di responsabilità accertate con sentenza definitiva.
Al centro della controversia c’è la differenza tra approvazione e omologazione. La nota richiama l’articolo 142 del Codice della strada, che considera utilizzabili come prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, e l’articolo 192 del regolamento di attuazione, che disciplina separatamente le due procedure. Anche la Cassazione civile, con l’ordinanza n. 10505 del 2024, ha affermato che la sola approvazione non equivale all’omologazione per i dispositivi destinati al controllo della velocità.
Sul versante penale, il Tribunale del Riesame di Cosenza aveva confermato il sequestro. La Cassazione, nel 2025, ha però annullato con rinvio l’ordinanza per un profilo relativo alla motivazione sulla necessità della misura preventiva. La pronuncia non ha cancellato la distinzione tra approvazione e omologazione, ma impone di distinguere quel tema dalla legittimità del vincolo cautelare sui singoli apparecchi.
La sentenza civile di Castrovillari riguarda il rapporto contrattuale tra un Comune e la società fornitrice. Non determina automaticamente l’annullamento di tutte le multe elevate con dispositivi dello stesso tipo: ogni verbale e ogni eventuale ricorso devono essere valutati singolarmente. La decisione aggiunge però un elemento concreto al quadro locale, facendo ricadere l’attenzione anche sui costi sostenuti dagli enti per apparecchiature la cui idoneità è stata contestata in sede giudiziaria.