Debiti dei Comuni, stop agli interessi-monstre: il Tribunale di Castrovillari taglia il conto
Nel contenzioso sulle fatture energetiche cedute da Enel Energia a BFF Bank, il giudice ha escluso gli interessi moratori commerciali e quelli sugli interessi, riconoscendo soltanto il tasso legale
CASTROVILLARI – Una fattura non pagata può trasformarsi in una valanga. Prima gli interessi di mora, molto più elevati di quelli legali. Poi gli interessi calcolati sugli interessi già maturati. E così un debito originariamente sostenibile rischia di diventare una pesante zavorra per i bilanci pubblici.
È su questo terreno che interviene una recente pronuncia del Tribunale di Castrovillari, relativa ad alcune fatture emesse da Enel Energia per la fornitura di elettricità a un Comune dell’Alto Jonio della Sibaritide e successivamente cedute a BFF Bank.
La decisione ha escluso sia gli interessi moratori previsti per i ritardi nelle transazioni commerciali sia l’anatocismo, cioè la produzione di ulteriori interessi sugli interessi già maturati. Sono stati riconosciuti soltanto gli interessi al tasso legale, con decorrenza dalla notifica della domanda giudiziale.
Una scelta che ha ridimensionato sensibilmente l’importo richiesto all’Ente, difeso dall’avvocato Giuseppe Tagliaferro, e che riaccende il confronto su un fenomeno capace di incidere pesantemente sui conti dei Comuni.
Quando i crediti della Pubblica amministrazione diventano un affare
Il meccanismo è ormai consolidato. Un’impresa fornisce energia, beni o servizi a una Regione, a un’Azienda sanitaria o a un Comune. Se il pagamento tarda, il credito può essere ceduto a una banca o a una società specializzata, che ne diventa titolare e avvia le azioni per recuperare capitale, interessi e ulteriori oneri.
Non è quindi necessariamente il fornitore originario a presentare il conto finale. A farlo può essere il soggetto che ha acquistato il credito e che pretende, oltre alla somma principale, gli interessi moratori maturati negli anni e, in alcuni casi, anche la loro capitalizzazione.
Quanto questa componente possa pesare emerge chiaramente da un diverso contenzioso che coinvolge la Regione Calabria. In un decreto del maggio 2026, la Regione ha disposto la liquidazione a BFF Bank di circa 1,19 milioni di euro, suddivisi tra 630mila euro di capitale e oltre 565mila euro di interessi moratori e anatocistici, in esecuzione di una sentenza di primo grado ancora oggetto di appello. Gli oneri finanziari, in quel caso, hanno quasi eguagliato il debito principale.
È questo il punto più delicato: il ritardo amministrativo non produce soltanto inefficienza, ma può generare un debito aggiuntivo pagato interamente con risorse pubbliche.
Il punto decisivo: la costituzione in mora
Nel caso esaminato a Castrovillari, il Tribunale avrebbe attribuito particolare importanza alle modalità con cui deve essere effettuato il pagamento da parte della Pubblica amministrazione.
Secondo la ricostruzione della pronuncia, trattandosi di un’obbligazione da adempiere presso la tesoreria dell’Ente, sarebbe stato necessario dimostrare una formale intimazione scritta al Comune. In assenza della prova della costituzione in mora, il giudice ha escluso gli interessi commerciali più onerosi e, di conseguenza, anche quelli anatocistici.
Il risultato economico è rilevante: niente moltiplicazione degli oneri per effetto del trascorrere degli anni, ma soltanto interessi legali dalla domanda giudiziale.
La decisione valorizza così la necessità che ogni pretesa venga dimostrata in modo rigoroso, distinguendo il credito principale dagli accessori e verificando presupposti, decorrenze e modalità di calcolo.
Una sentenza importante, ma non una cancellazione generale degli interessi
La portata della pronuncia deve tuttavia essere letta con prudenza. Il decreto legislativo 231 del 2002 stabilisce, in via generale, che nelle transazioni commerciali gli interessi moratori decorrano automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza necessità di una preventiva costituzione in mora.
Non è quindi possibile trasformare la decisione di Castrovillari in una regola automatica valida per qualsiasi fattura non pagata da un ente pubblico. Saranno determinanti la natura del rapporto, la documentazione contrattuale, le fatture, le comunicazioni trasmesse e le specifiche domande formulate nel giudizio.
La pronuncia rappresenta però un segnale preciso: le richieste milionarie fondate su interessi e capitalizzazioni non possono essere accettate passivamente. Devono essere controllate fattura per fattura e contestate quando mancano i presupposti o la prova delle somme pretese.
Un argine per i bilanci, non un alibi per pagare in ritardo
Difendere i conti pubblici da interessi sproporzionati non significa assolvere le amministrazioni che accumulano ritardi.
Regioni, Comuni e aziende pubbliche devono pagare puntualmente chi fornisce beni e servizi. I ritardi mettono in difficoltà le imprese, compromettono la liquidità e alimentano proprio quel mercato della cessione dei crediti che finisce per rendere molto più costoso ogni debito.
La pronuncia di Castrovillari pone però un secondo problema: fino a che punto può essere sostenibile un sistema nel quale gli interessi arrivano ad avvicinarsi al capitale, trasferendo sui cittadini il costo di inefficienze amministrative, contenziosi prolungati e calcoli finanziari sempre più complessi?
Il caso del Comune jonico può diventare un riferimento per gli enti chiamati a verificare pretese analoghe, ma richiama anche il legislatore alla necessità di trovare un equilibrio tra il diritto delle imprese a essere pagate e la tutela dei bilanci pubblici da una crescita potenzialmente incontrollata degli oneri.
Perché il debito deve essere saldato. Ma non può diventare, quasi senza che la collettività se ne accorga, una macchina capace di raddoppiarsi.